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Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati
con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato
e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti
stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
ee) di non traversi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato.
Articolo 47
(R) Dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà
1. L'atto di notorietà
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui allarticolo 38.
2. La dichiarazione
resa nellinteresse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve
le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso
in cui la legge preveda espressamente che la denuncia allAutorità
di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare
il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dellinteressato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.
Articolo 48
(R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole
amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà
di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
3. In tutti i
casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le
istanze.
Articolo 49
(R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati
medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE,
di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati
medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini
della pratica non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità
alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato
dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Servizio
di Autocertificazione Telematica
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